Il punto centrale della sentenza
Il finanziamento stipulato il 15 giugno 2013 indicava un TAEG del 9,89%. Gli attori contestavano che nel calcolo non fosse stato ricompreso il costo della polizza assicurativa richiesta in connessione al finanziamento. Il Tribunale, dopo l'istruttoria e la consulenza tecnica d'ufficio, ha riconosciuto che la copertura assicurativa costituiva una condizione necessaria per l'erogazione del credito e che il relativo costo doveva quindi essere incluso nel TAEG.
9,89%TAEG indicato nel contratto
12,33%TAEG effettivo accertato
€ 3.859,25Premio assicurativo indicato negli atti
Principio decisivo: la qualificazione formale della polizza come “facoltativa” non è sufficiente. Occorre verificare in concreto se la copertura assicurativa abbia costituito una condizione necessaria per ottenere il finanziamento.
Perché la polizza è stata ritenuta obbligatoria
1. Contratti predisposti unitariamenteFinanziamento e polizza risultavano predisposti in modo unitario e pre-assemblati.
2. Connessione con il creditoLa polizza aveva la funzione di assicurare il rimborso del credito ed era collegata funzionalmente al finanziamento.
3. ContestualitàI contratti risultavano stipulati contestualmente e con pari durata.
4. Indennizzo e remunerazioneL'indennizzo era parametrato al debito residuo e al finanziatore era riconosciuta una significativa remunerazione per il collocamento della polizza.