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Corte d'Appello di Torino | Usura e Cessione del Quinto
Un risultato da evidenziare con orgoglio

CORTE D’APPELLO DI TORINO
cessione del quinto: accertata l’usurarietà del finanziamento

La Corte riforma la decisione di primo grado e affronta il tema centrale dei costi assicurativi nella verifica dell’usura: includendo il premio di polizza nel TEG, il costo del finanziamento supera la soglia applicabile.

Corte d’Appello di TorinoPrima Sezione CivileCessione del quintoCosti assicurativi9 settembre 2025

Il punto decisivo della sentenza

La Corte esamina un finanziamento contro cessione del quinto stipulato il 30 aprile 2009. Il contratto indicava un TAEG del 11,73%. Ai fini della verifica dell’usura, tuttavia, la Corte ritiene che debba essere considerato anche il costo della polizza assicurativa collegata al finanziamento, qualificato come costo connesso all’erogazione del credito.

14,443%TEG includendo i costi assicurativi
13,455%Tasso soglia applicabile
€ 15.606,21Somma già restituita anticipatamente
Il principio: secondo la Corte, il premio assicurativo deve essere ricompreso tra i costi rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario quando costituisce un costo collegato all’erogazione del credito. La denominazione formale della polizza non è decisiva: conta la sua funzione concreta nell’operazione.

Perché l’appello viene accolto

1. Il primo gradoIl Tribunale di Novara aveva rigettato la domanda, ritenendo non assolto l’onere probatorio relativo al superamento della soglia.
2. TEG e costi assicurativiLa Corte ritiene possibile verificare documentalmente il TEG e considera rilevanti anche i costi assicurativi sostenuti per il finanziamento.
3. Superamento della sogliaIl TEG comprensivo dei costi assicurativi risulta pari al 14,443%, superiore al tasso soglia del 13,455%.
4. Conseguenza civilisticaAccertata l’usurarietà, la Corte applica l’art. 1815, comma 2, c.c.: non sono dovuti interessi o altri vantaggi usurari.
Effetto della pronunciaFinanziamento ricondotto alla gratuità

La Corte dichiara la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi per superamento del tasso soglia e, in applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., riconosce che non sono dovuti interessi né altri vantaggi usurari. Dal conteggio riportato in sentenza emerge inoltre che la somma ripetibile ammonta a € 15.606,21; tale importo era già stato integralmente rimborsato in sede di estinzione anticipata e viene quindi considerato nel regolamento economico tra le parti.

Sentenza integrale

Il provvedimento della Corte d’Appello di Torino è visualizzato direttamente dal server di Progetto Rimborso.

Nota informativa: il riepilogo sintetizza il contenuto della sentenza fornita. I dati personali oscurati nel documento originale non sono stati ricostruiti. Il contenuto non sostituisce la lettura integrale del provvedimento né una valutazione legale riferita al singolo caso.